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Commenti: Art. 54 | Omnilex
Law
/
Art. 54
Art. 53
Art. 55
Art. 54
313.0
DPA
Federal Act
1 gen 1975
Fonte originale
Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto.
L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell’ordine d’arresto.
Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato.
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DPA · Legge federale sul diritto penale amministrativo
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