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Commenti: Art. 34a | Omnilex
Law
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Art. 34a
Art. 34
Art. 34a
313.0
DPA
Federal Act
1 gen 1975
Fonte originale
La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:
il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.
La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.
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