I procedimenti penali in cui la decisione penale dell’amministrazione, a tenore degli articoli 293 o 324 della legge federale del 15 giugno 19341sulla procedura penale, è stata presa prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono continuati secondo il diritto previgente.
La punibilità e la corresponsabilità del rappresentato, del mandante o del padrone d’azienda per infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge sono determinate esclusivamente secondo il diritto previgente.