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OAVI · Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati
Art. 7
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312.51
OAVI
Federal Council Ordinance
1 gen 2009
Fonte originale
(art. 21 LAV)
Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto.
Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza.
Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.
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