Torna alla legge

Art. 7

312.51OAVIFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 21 LAV)

  1. Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto.
  2. Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza.
  3. Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.