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Art. 56

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Una misura deve essere ordinata se:
    1. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati;
    2. sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
    3. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adempiute.
  2. La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
  3. Per ordinare una misura prevista negli articoli 59–61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:
    1. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore;
    2. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
    3. la possibilità di eseguire la misura.
  4. Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, la perizia dev’essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore. 4bis. Se entra in linea di conto l’internamento a vita di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.1
  5. Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile
    un’istituzione adeguata.
  6. La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev’essere soppressa.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961;FF 2006 807).

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