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CP · Codice penale svizzero
Art. 386
Art. 385
Art. 387
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Art. 386
Art. 385
Art. 387
311.0
CP
Federal Act
1 gen 1942
Fonte originale
La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
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