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Art. 386

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
  2. Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
  3. Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
  4. Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

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