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Art. 384

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un’altra legge federale, le Camere federali possono concedere un’amnistia.
  2. Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

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