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Art. 379

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l’autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59–61 e 63.
  2. I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

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