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Art. 377

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
  2. Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
    1. donne;
    2. detenuti di determinate classi d’età;
    3. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
    4. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
  3. I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.
  4. Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
  5. Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.

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