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Art. 374

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
  2. Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.1
  3. Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’articolo 73.
  4. Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 20042sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769;FF 2013 6121; 2016 5587).

  2. RS 312.4

  3. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1°ago. 2004 (RU 2004 3503;FF 2002 389).

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