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Art. 355a

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.1
  2. La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 20042tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
  3. Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
  4. Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un’autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349b ).3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 del DF del 18 dic. 2020 approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 638;FF 2020 3117).

  2. RS 0.362.2

  3. Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625;FF 2017 5939).

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