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Art. 349a

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati (LPD) oppure se:2

  1. la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;
  2. l’interessato ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposto espressamente alla comunicazione.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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