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Art. 329

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque indebitamente

penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall’autorità militare,

prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,

è punito con la multa. 2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

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