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Art. 327

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 697j capoversi 1–4 o all’articolo 790a capoversi 1–4 del Codice delle obbligazioni (CO)1di annunciare l’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali, è punito con la multa.

Footnotes

  1. RS 220

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