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Art. 326bis

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325terè commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale1, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.2
  2. Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.
  3. Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale3o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Footnotes

  1. Ora: impresa individuale.

  2. Nuovo testo giusta la cifra III n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 846;FF 2017 325).

  3. Ora: impresa individuale.

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