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Art. 325ter

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
    1. fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964a , 964b o 964l CO^1^oppure omette di presentare tali relazioni;
    2. viene meno all’obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964c e 964l CO.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

Footnotes

  1. RS 220

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