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Art. 321bis

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell’esercizio della sua attività di ricerca sull’essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 20111sulla ricerca umana, è punito conformemente all’articolo 321.
  2. Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d’etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.

Footnotes

  1. RS 810.30

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