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Art. 317bis

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l’articolo 17 LAIn1o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l’articolo 18 LAIn.2
  2. Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o agisca su mandato dell’autorità competente secondo l’articolo 17 o 18 LAIn.3
  3. Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20114sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.5

Footnotes

  1. RS 121

  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439).

  3. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  4. RS 312.2

  5. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715;FF 2011 1).

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