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Art. 309

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Gli articoli 306–308 si applicano anche:

  1. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell’amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
  2. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

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