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Art. 264e

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
    1. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale umanitario, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
    2. stupra una persona protetta dal diritto internazionale umanitario ai sensi dell’articolo 190 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell’articolo 189 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;
    3. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale umanitario a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.1 2. ** In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3. Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011).

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