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Art. 251

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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