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Art. 230bis

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:
    1. mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o
    2. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

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