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Art. 228

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente guasta o distrugge impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse e chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.1

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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