Torna alla legge

Art. 193a

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell’atto o sfruttandone l’errore relativo al carattere dell’atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.