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Art. 185bis

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
    1. priva la persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
    2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.
  2. È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.

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