Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio civile o religioso o un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.1
È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.
Footnotes
Nuovo testo giusta il l’all. n. 5 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590;FF 2023 2127). ↩
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