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Art. 179sexies

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.

Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale1, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Footnotes

  1. Ora: impresa individuale.

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