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Art. 168

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;
  2. concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;
  3. si è fatto accordare o promettere vantaggi secondo la lettera a o b.

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