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Art. 154

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o della direzione di una società le cui azioni sono quotate in borsa, corrisponde o percepisce una retribuzione vietata secondo gli articoli 735c numeri 1, 5 e 6 del Codice delle obbligazioni (CO)1, se del caso in combinato disposto con l’articolo 735d numero 1 CO, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.
  2. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa:
    1. 2 delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica, in violazione dell’articolo 716b capoverso 2 primo periodo CO;
    2. istituisce una rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario (art. 689b cpv. 2 CO);
    3. impedisce:
    1. che lo statuto preveda le disposizioni di cui all’articolo 626 capoverso 2 numeri 1 e 2 CO, 2. all’assemblea generale di eleggere annualmente e individualmente i membri e il presidente del consiglio d’amministrazione, i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 698 cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 n. 1–3 CO), 3. all’assemblea generale di votare sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione ha stabilito per sé, per la direzione e per il consiglio consultivo (art. 698 cpv. 3 n. 4 CO), 4. agli azionisti o al loro rappresentante di esercitare i loro diritti per via elettronica (art. 689c cpv. 6 CO).
  3. Non è punibile secondo i capoversi 1 o 2 chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alle predette disposizioni e se ne accolli il rischio.
  4. Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all’importo massimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 primo periodo); la pena pecuniaria non deve tuttavia eccedere sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell’atto con la società interessata.

Footnotes

  1. RS 220

  2. Correzione della CdR dell’AF del 22 nov. 2023, pubblicata il 6 dic. 2023 (RU 2023 739).

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