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Art. 148a

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi la pena è della multa.

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