Torna alla legge

Art. 125

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
  2. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.