- Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:
- chiedere alla gestante una richiesta scritta;
- tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con la multa1.
2. È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.