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Art. 120

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:
    1. chiedere alla gestante una richiesta scritta;
    2. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
    1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,

è punito con la multa1. 2. È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

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