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Art. 11

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
  2. Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
    1. della legge;
    2. di un contratto;
    3. di una comunità di rischi liberamente accettata; o
    4. della creazione di un rischio.
  3. Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
  4. Il giudice può attenuare la pena.

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