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Art. 90

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Dietro domanda del creditore pignoratizio procedente, l’ufficio richiederà l’annotazione sul registro fondiario d’una restrizione della facoltà di disporre nel senso dell’articolo 960 del CC1(cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e 23a lett. a):2
  2. se non è stata fatta opposizione contro il precetto esecutivo (o l’opposizione sollevata è irregolare o tardiva);
  3. se l’opposizione interposta validamente è stata rimossa definitivamente con giudizio di rigetto o con sentenza ordinaria o se fu ritirata.
  4. L’ufficio darà conoscenza di questo disposto al creditore istante contemporaneamente alla notifica del duplo del precetto esecutivo.

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).

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