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Art. 84a

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

Quando deve essere ripartito il ricavo della realizzazione di una quota, gravata di pegno, di un fondo costituito interamente in pegno, le disposizioni degli articoli 79 capoverso 3 e 81 capoverso 2 sul pagamento dei crediti esigibili garantiti da pegno sono applicabili unicamente per i crediti garantiti da pegno gravanti la quota, e non per quelli che gravano l’intero fondo.

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