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Art. 83

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

I frutti naturali e civili, che furono oggetto di diversi pignoramenti successivi (pignoramenti singoli o per gruppi), serviranno, finché dura il pignoramento del fondo stesso, al soddisfacimento dei creditori al beneficio di un pignoramento precedente, anche ove fossero stati realizzati o fossero scaduti solo dopo l’esecuzione di un pignoramento susseguente. Restano riservati i diritti spettanti ai creditori pignoratizi procedenti in base agli articoli 94 capoverso 3 della LEF e 806 del CC1(art. 114).2

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).

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