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Art. 79

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. La graduatoria sarà allestita e il ricavo ripartito (art. 144 e segg. LEF) solo dopo la realizzazione del credito verso il deliberatario inadempiente (art. 72). Il disposto dell’articolo 199 della LEF è riservato.
  2. La graduatoria non determinerà che il grado dei creditori pignoranti.
  3. I crediti scaduti iscritti nell’elenco degli oneri passato in giudicato saranno pagati subito dopo l’incasso del prezzo di aggiudicazione, anche se non fosse ancora possibile procedere al riparto finale tra i creditori pignoranti.

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