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Art. 76

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

Onde permettere all’ufficio richiesto di provvedere alle comunicazioni e di impartire i termini (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), l’ufficio richiedente di esecuzione gli trasmetterà, colla rogatoria, un elenco dei creditori partecipanti all’esecuzione e dei loro crediti.

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