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Art. 73b

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Per gli avvisi speciali è applicabile l’articolo 30.
  2. Quando l’intero fondo è gravato da un diritto di pegno immobiliare, un esemplare della pubblica diffida dell’articolo 73a capoversi 2 e 3, dovrà essere trasmesso ai titolari di diritti di pegno immobiliari gravanti l’intero fondo, come pure alle persone che, secondo il registro creditori, vantano diritti di pegno o di usufrutto sul credito in oggetto.

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