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Art. 70

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Se esistono contratti di pigione o di affitto sul fondo venduto, l’ufficio informerà gli inquilini e gli affittuari del trapasso della proprietà e indicherà loro la data dalla quale l’acquirente ha il diritto di percepire le pigioni o gli affitti.
  2. Se al deliberatario è stata concessa una proroga per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, l’avviso precitato non sarà dato prima che il prezzo sia stato pagato e che l’ufficio abbia chiesta la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario.

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