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Art. 60

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Ogni offerta sarà chiamata tre volte e ogni volta sarà enunciato se si tratta della prima, della seconda o della terza chiamata. L’ufficio è tenuto di proclamare deliberatario chi ha fatto l’ultima e maggiore offerta.
  2. Se le condizioni d’incanto prescrivono che una somma sia da pagarsi in contanti o una garanzia da fornirsi immediatamente l’aggiudicazione sarà definitiva solo dopo queste prestazioni; se esse non vengono fornite, l’incanto sarà ripreso, l’offerta immediatamente precedente chiamata di nuovo tre volte e l’aggiudicazione sarà fatta all’oblatore di questa offerta, se essa non è superata.

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