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Art. 49

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Le condizioni di vendita metteranno a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di vendita:1
    1. 2 le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc., comprese le spese del procedimento previsto dall’articolo 69 riguardo ai titoli ipotecari, mancanti, totalmente o parzialmente estinti a seguito dell’incanto, come pure le tasse di trapasso di proprietà;
    2. i crediti assistiti da ipoteca legale, non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri (art. 836 CC3: premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.); inoltre le tasse correnti per l’acqua potabile, gas, elettricità, ecc.
  2. All’infuori di questi pagamenti l’aggiudicatario non può essere tenuto ad effettuarne altri oltre il prezzo di aggiudicazione, a meno che essi siano menzionati nelle condizioni d’incanto.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  2. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  3. RS 210

  4. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

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