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Art. 47

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. La sostituzione del pagamento effettivo di un credito da pagarsi in contanti con altro modo di estinzione (assunzione del debito, novazione) può essere accettata dall’ufficio soltanto se l’aggiudicatario produce, entro il termine fissato dalle condizioni di vendita per il pagamento o prorogato per accordo di tutti gli interessati (art. 63 cpv. 1), una dichiarazione del creditore constatante che è d’accordo di essere soddisfatto altrimenti.
  2. In mancanza di tale dichiarazione l’ufficio indirà un nuovo incanto appena spirato il termine di pagamento (art. 143 LEF).

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