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Art. 25

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Il creditore al beneficio di un pignoramento provvisorio non può chiedere la realizzazione del fondo prima che il pignoramento sia divenuto definitivo e che siano trascorsi sei mesi dal pignoramento provvisorio. Il termine entro il quale la realizzazione può essere chiesta decorre dal giorno in cui il pignoramento provvisorio è diventato definitivo (art. 116 e 118 LEF).
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996 (RU 1996 2900).

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