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Art. 23c

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. L’amministrazione dell’intero fondo e, in caso di proprietà per piani, i diritti di amministrazione del debitore sulla parte di sua proprietà, passano all’ufficio.
  2. Gli articoli 16 a 22 sono applicabili per analogia.

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