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Art. 23

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. In caso di pignoramento di una quota di comproprietà di un fondo, l’atto di pignoramento menzionerà nome, cognome e domicilio del debitore e degli altri comproprietari con l’indicazione delle loro parti (art. 646 CC1) rispettivamente delle loro quote di valore (art. 712e cpv. 1 CC), nonchè la descrizione e la stima dell’immobile in comproprietà e dei suoi accessori e, trattandosi di proprietà per piani, anche la descrizione e la stima della quota appartenente al debitore, compresi gli eventuali accessori.
  2. L’articolo 9 si applica per analogia alla stima e alla sommaria menzione dei crediti garantiti da pegno; oltre ai crediti garantiti da pegno gravanti la quota pignorata devono essere menzionati i crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo.
  3. Al pignoramento delle pigioni e degli affitti di una quota di comproprietà, costituita in proprietà per piani, appigionata o affittata si applica per analogia l’articolo 14.

Footnotes

  1. RS 210

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