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Art. 15

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Subito dopo aver eseguito il pignoramento (provvisorio o definitivo) l’ufficio di esecuzione dovrà:1
    1. 2 chiedere al registro fondiario competente l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a stregua degli articoli 960 CC3e 101 LEF; in seguito dovrà essere comunicata ogni partecipazione, definitiva o provvisoria, di un nuovo creditore (art. 101 LEF);
    2. portare il pignoramento a conoscenza dei creditori pignoratizi o loro rappresentanti iscritti nel registro fondiario ed, eventualmente, degli inquilini ed affittuari, richiamando ai primi il disposto degli articoli 102 capoverso 1, 94 capoverso 3 della LEF e 806 capoversi 1 e 3 del CC ed avvisando i secondi che per l’avvenire gli affitti e le pigioni non potranno essere validamente pagati se non in mano dell’ufficio di esecuzione (art. 91 cpv. 1);
    3. se esiste assicurazione contro i danni, avvertire dell’avvenuto pignoramento l’assicuratore, avvisandolo che a stregua dell’articolo 56 della legge federale 2 aprile 19084sul contratto d’assicurazione esso non potrà fino a nuovo avviso pagare validamente eventuali indennità se non in mano dell’ufficio di esecuzione; se in seguito il pignoramento diventa caduco (per ritiro o estinzione dell’esecuzione, pagamento ecc.), l’ufficio ne darà immediato avviso all’assicuratore (art. 1 e 2 del R del 10 mag. 19105concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d’assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile 1908sui contratti d’assicurazione, RPass).
  2. Della comunicazione di questi avvisi sarà fatto cenno nel verbale di pignoramento.
  3. In casi d’urgenza la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre (cpv. 1 lett. a) sarà presentata prima della presa del processo verbale di pignoramento.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  2. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  3. RS 210

  4. RS 221.229.1

  5. RS 281.51

  6. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

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