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Art. 128

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d’urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
  2. L’autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d’incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC1).

Footnotes

  1. RS 210

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