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Se il pegno non è stato realizzato per mancanza di un’offerta sufficiente o se il credito del creditore pignoratizio istante non è coperto dal ricavo, dovrà essere rilasciato un atto d’insufficienza di pegno ai sensi dell’articolo 158 della LEF. Agli altri creditori pignoratizi sarà rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte.
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