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Art. 118

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

Se sono stati venduti in blocco dei fondi costituiti in pegno separatamente (art. 108), il prezzo ricavato dalla vendita in blocco sarà ripartito sui diversi fondi nella proporzione della stima attribuita ai singoli fondi nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri.

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